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Gli obblighi dello spedizioniere

Ai sensi dell'art. 1710, il mandatario è tenuto a eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia (con l'attenzione, l'accortezza, la prudenza, la perizia rapportate all'uomo medio, che vive in un determinato contesto storico ed economico).

Questo principio comporta che lo spedizioniere, incaricato dal committente di concludere, in nome proprio, un contratto di trasporto, dovrà operare con cautela la scelta del vettore, considerando sia la sua affidabilità, sia la sua adeguatezza in ordine al tipo di trasporto che deve essere effettuato.


отрасль.gifPotere discrezionale nell’esecuzione del contratto
Un'altra applicazione del principio si riscontra nel dettato dell'art. 1739 secondo cui "Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo" e questo, potremmo aggiungere, con la diligenza normalmente esplicabile da un appartenente alla categoria professionale.

A questo proposito è tuttavia opportuno sottolineare che il codice civile prevede una disposizione assai poco realistica, in quanto sembrerebbe che, in linea di principio, sia il committente ad impartire le istruzioni necessarie per il compimento del viaggio e lo spedizioniere sia un semplice esecutore delle stesse, con la facoltà di intervenire solo là dove esse manchino.

La realtà è ben diversa, come dimostra il contenuto dell'art. 2 - 2° com. delle condizioni generali elaborate dagli spedizionieri, secondo cui "Salvo disposizioni contrarie del mandante, lo spedizioniere dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per assicurare l'esecuzione del contratto".

Ciò è conforme alla dinamica del rapporto, se si considera che l'operatore commerciale si rivolge allo spedizioniere proprio per far organizzare un trasporto per così dire "professionale" e quindi si rimette, in linea di massima, alle sue scelte e ai suoi consigli.

Del resto, si uniforma allo schema contrattuale del mandato riconoscere allo spedizioniere, quale mandatario, un potere discrezionale nell'esecuzione dell'incarico conferitogli, così come si desume anche dalla lettura dell'art. 1711 ult. com., che attribuisce al mandatario la facoltà di discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora si verifichino circostanze ignote al mandante e tali da non potergli essere comunicate in tempo. Naturalmente queste iniziative del mandatario devono essere valutate secondo il criterio della diligenza nel perseguimento del miglior interesse del committente, tant'è che ai sensi dell'art. 1711 ult. com. il legislatore le legittima solo ove si possa ragionevolmente ritenere che il mandante le avrebbe approvate se le avesse conosciute.

L'obbligo di tenere un comportamento diligente informa di sé l'intera disciplina del mandato e si riscontra anche nel dettato dell'art. 1710 2° com., secondo cui "Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato", laddove per circostanze sopravvenute si intendono quelle circostanze di cui il mandatario abbia avuto conoscenza solo dopo il conferimento dell'incarico e che possono influire sul contenuto dello stesso o sulla sua stessa sussistenza.


отрасль.gifRevoca del contratto
Per quanto riguarda la revoca del contratto di spedizione, è opportuno sottolineare che, in linea di principio, secondo il disposto dell'art. 1738, essa è attuabile dal committente solo fino a quando lo spedizioniere non ha iniziato l'esecuzione della prestazione, momento che si individua nella conclusione del contratto di trasporto. La legge stabilisce che, in ipotesi di revoca, lo spedizioniere ha in ogni caso diritto al rimborso delle spese sostenute e alla corresponsione di un equo compenso per l'attività eventualmente già prestata ai fini dell'esecuzione dell'incarico.


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