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Forma del Contratto

Nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui il mandato, con o senza rappresentanza, conferito per il compimento di un atto per la cui validità è richiesta la forma scritta, resta a propria volta soggetto a tale forma. Essendo la spedizione un mandato per la stipulazione di un contratto di trasporto, che non soggiace a forma determinata, si può ritenere la sussistenza di un valido contratto di spedizione tanto che lo si stipuli verbalmente, tanto che lo si stipuli per iscritto.

Del resto la stessa disciplina dettata specificamente dal legislatore per la spedizione non porta ad altra conclusione, posto che nessuna norma prescrive una determinata forma per la stipulazione del contratto e, nel silenzio della legge, si applica il principio secondo cui la forma è libera.

Naturalmente, considerazioni di ordine pratico rendono consigliabile l'adozione della forma scritta, che:

            Scoraggia l'insorgere di controversie;
            Costituisce, in sede di giudizio, una fonte di prova ben più attendibile di eventuali testimoni.

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