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Condizioni Generali

E' ora opportuno soffermarci su alcune considerazioni in ordine alla disciplina applicabile e alle modalità di conclusione dei contratti di spedizione. Così come accade generalmente per i più importanti contratti commerciali, non diversamente per la spedizione, si è venuta formando una disciplina normativa promanante dall'autonomia privata, che l'ordinamento giuridico riconosce a determinate condizioni e ammette, sempre che non comporti deroga a norme imperative di legge.

In particolare, la categoria degli spedizionieri elabora periodicamente e deposita presso le Camere di Commercio degli schemi normativi che denomina "condizioni generali".

Tali norme, lungi dall'essere frutto della pratica contrattuale generalmente osservata da entrambe le parti, che ne riconoscono la rispondenza a determinate esigenze tecniche del rapporto, sono, in realtà, delle norme predisposte unilateralmente dalla categoria degli spedizionieri e come tali intervengono a regolare il singolo contratto solo in virtù di particolari meccanismi.

Le norme contrattuali uniformi predisposte da una categoria professionale possono infatti disciplinare il singolo contratto solo sulla base dell'accordo. Per esemplificare il concetto alla luce della prassi, è opportuno richiamare l'uso degli spedizionieri di adottare moduli standard di contratto o formulari contrattuali.

Questa pratica risponde a precise esigenze di rapidità nella conclusione dei contratti, specialmente sentita dalle imprese che, in considerazione del settore in cui operano, stipulano contratti con un gran numero di persone.

Le norme di categoria potranno dunque regolare il contratto, e prevalere sulle contrastanti norme di legge, purché derogabili, a patto che siano contenute nei moduli o formulari citati o comunque vi siano richiamate, in modo da essere conosciute o quantomeno conoscibili alla controparte nel momento in cui si perfeziona l'accordo.

Sul piano operativo, tuttavia, la conclusione del contratto di spedizione può avvenire anche secondo altre modalità. E' molto frequente, infatti, il caso in cui il cliente chieda allo spedizioniere di inviargli l'offerta (o quotazione) per la tratta di percorso che gli interessa.

Lo spedizioniere formula l'offerta per iscritto e la presenta accompagnata dalle "condizioni generali".
In questo caso, se il cliente accetta, il contratto è concluso nel momento in cui il committente invia la merce allo spedizioniere o nel momento in cui lo invita a ritirarla al proprio domicilio. Anche in questo caso saranno applicabili al negozio giuridico le norme di categoria, in quanto il cliente è stato posto nella condizione di conoscerle e la loro eventuale ignoranza sarà imputabile solo a sua negligenza.

Tuttavia, ci sembra importante sottolineare che, in ogni caso, non sono efficaci, se non approvate specificamente per iscritto, le clausole che, ai sensi dell'art. 1341, comportano a favore del contraente che le predispone limitazioni di responsabilità e facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure, conseguenze particolarmente gravose a carico dell'altro contraente, cioè quelle che in un'unica espressione vengono definite clausole vessatorie.

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