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La custodia delle cose

Ai sensi dell'art. 1718 incombe sul mandatario l'obbligo di "provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante" e l'obbligo di "tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo".

La norma in esame prende in considerazione quella prestazione di custodia della merce che compete normalmente allo spedizioniere per il periodo intercorrente fino alla conclusione del contratto di trasporto e alla conseguente consegna della stessa al vettore.

Rientrando tale prestazione tra le cosiddette operazioni accessorie che lo spedizioniere assume contemporaneamente all'obbligo di concludere il contratto di trasporto, sebbene vi sia contrasto in giurisprudenza, reputiamo preferibile l'orientamento secondo cui lo spedizioniere risponde dell'inadempimento di tale obbligo secondo i principi generali di cui all'art. 1218 e non secondo i criteri di responsabilità ben più gravosi dettati in tema di deposito.

Questo perché si accoglie il principio secondo cui si applicano le norme previste in ordine alla responsabilità del depositario solo quando l'obbligo di custodia è dedotto come prestazione unica e qualificatrice del contratto.

Ne consegue che, in caso di inadempimento, lo spedizioniere si libererà da ogni responsabilità provando la mancanza di colpa e quindi la propria diligente condotta, senza essere tenuto alla più severa prova del fatto concreto, a lui non imputabile, da cui è derivata la perdita o il deterioramento della cosa.

Per le prestazioni di custodia che eccedono i limiti normali e necessari ai fini dell'esecuzione dell'incarico di spedizione valgono invece diverse considerazioni.

Può accadere, infatti, che di fronte al verificarsi di certe situazioni, quali, ad esempio, il rifiuto del destinatario di ricevere la merce, lo spedizioniere si trovi a dover provvedere alla custodia delle cose fuori dal normale ambito del proprio incarico. In questo caso egli risponderà nei limiti di una sua eventuale colpa nella scelta del terzo (depositario) cui affidare la merce, a meno che non assuma in proprio l'esecuzione della prestazione, depositando le cose presso magazzini di sua appartenenza. In questo caso la sua responsabilità sarà quella tipica e più gravosa del depositario.

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