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Obbligo di rendiconto

Ulteriori obblighi del mandatario sono, ai sensi dell'art. 1712, la tempestiva comunicazione al mandante dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, che si intende compiuta anche con la semplice trasmissione dei documenti relativi al trasporto e, ai sensi dell'art. 1713, l'obbligo di rendiconto.

Per quanto riguarda il primo punto, il silenzio del mandante cui sia stata comunicata l'esecuzione del mandato implica approvazione dell'operato del mandatario, anche se questi si è discostato dalle istruzioni ricevute. Una volta eseguito l'incarico, il mandatario deve inoltre rendere conto al mandante del proprio operato e rimettergli tutto quanto ha ricevuto a causa del mandato.

L'obbligo di rendiconto trova conferma nel primo periodo dell'art. 1740 2° com., secondo cui "Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidate sulla base dei documenti giustificativi".

La ratio dell'obbligo di rendiconto è individuabile nella opportunità di fornire al mandante tutti gli elementi necessari per vagliare l'operato dello spedizioniere e comporta la descrizione e la giustificazione documentata dell'attività gestionale svolta per conto del mandante.


» Il contratto di trasporto e gli obblighi dello spedizioniere

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