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Premi Abbuoni e Vantaggi di Tariffa

Ai sensi dell'art. 1739 ult. com. "I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario". Il testo stesso, prevedendo la validità di clausole contrarie, indica la natura derogabile della norma e, di conseguenza, la possibilità attribuita all'autonomia privata di apportarvi modifiche.

Difatti le condizioni generali degli spedizionieri ribaltano completamente la situazione con la previsione di cui all'art. 20 ult. com.,  secondo cui "I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dallo spedizioniere sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza dello spedizioniere stesso".

Tale norma integra un'ipotesi di rinuncia del committente a determinati vantaggi; tuttavia, non essendo la rinuncia compresa tra le clausole vessatorie di cui all'art. 1341, una regolamentazione contrattuale in tal senso non sarebbe subordinata alla specifica approvazione per iscritto.

Bisogna, in questo caso, richiamarci alle considerazioni svolte (nella prima parte dell'artico) in ordine ai meccanismi di ingresso delle condizioni generali nel contratto di spedizione, tenendo tuttavia conto dell'evoluzione della prassi in questo ambito.

Si è infatti venuta generalizzando la consuetudine, sia in campo nazionale che internazionale, di attribuire gli eventuali vantaggi di tariffa agli spedizionieri, specialmente sul presupposto che essi sono loro accordati in virtù della continuità e della frequenza dei rapporti che, grazie alla loro organizzazione, intraprendono con i trasportatori.

Si è dunque venuto consolidando un vero e proprio uso negoziale, per via del ripetuto e costante uniformarsi degli operatori economici del settore (committenti e spedizionieri) ad un certo comportamento, uso che, ai sensi dell'art. 1340, entra automaticamente a regolare il contratto in deroga alla norma di legge, senza che sia necessaria una espressa volontà delle parti in questo senso e a prescindere dall'operatività delle condizioni generali.

Sarà invece l'attribuzione dei vantaggi di tariffa al committente a dover essere espressamente pattuita nei rapporti tra questi e lo spedizioniere.


» Il contratto di trasporto e gli obblighi dello spedizioniere

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